La demolizione e la successiva ricostruzione di un edificio destinato ad ospitare la sede provinciale di un ente associativo, strumentale allo svolgimento di funzioni di interesse generale ed indispensabile per l’esercizio delle competenze delegate da una Provincia, non configura un appalto avente ad oggetto la realizzazione di un’opera di urbanizzazione secondaria, ma può beneficiare ugualmente dell’aliquota ridotta al 10% qualora il Comune, nell’ambito delle proprie riconosciute competenze in materia urbanistica, qualifichi l’intervento come una ristrutturazione edilizia ex articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il chiarimento è contenuto nella risposta n. 150/2026 e merita attenzione – analizzato dal lato di un Comune – perché oltre a ricordare quali siano i requisiti oggettivi che contraddistinguono le “delegazioni comunali”, ribadisce la valenza dirimente, anche ai fini fiscali, della qualificazione giuridica della fattispecie (di cui occorre indagare il trattamento agli effetti del D.P.R. 633/97) operata degli uffici tecnici comunali.