Decreto Legge del 30/08/1993 n. 331

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Decreto Legge del 30/08/1993 n. 331

Titolo del provvedimento:

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30/08/1993, convertito, con modificazioni, nella L.29 Ottobre 1993, n.427 (Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 Ottobre 1993).

 

Preambolo

(Vengono riportate esclusivamente le norme attinenti all’imposta sul valore aggiunto)

 

TITOLO II - ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

CAPO I - ARMONIZZAZIONE DELLE ALIQUOTE

 

CAPO II - DISCIPLINA TEMPORANEA DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

 

CAPO III - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONNESSE AL REGIME TEMPORANEO DEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI

 

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati, in materia di imposta sul valore aggiunto con quelle recate da direttive della Comunità economica europea e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'imposta locale sui redditi dei redditi d'impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

 

E M A N A

il seguente decreto-legge:

(Vengono riportate esclusivamente le norme attinenti all’imposta sul valore aggiunto)

 

TITOLO II - ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

CAPO I - ARMONIZZAZIONE DELLE ALIQUOTE

Art. 36 - Modificazione di talune aliquote

1. Nella tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 36) è sostituito dal seguente: (visualizza).

2. Nella tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi i numeri 22), 23), 27), 34), 40) e 41), e i numeri 24), 25), 37), 38 e 41 bis) sono sostituiti dai seguenti:(visualizza).

2 bis. Nella tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero: 41-ter (visualizza).

3. Nella tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:

a) sono soppressi i numeri 54), 59), 75), 83), 84), 88), 94), 95), 96), 97), 105), 107), 108), 109), 115), 116), 118) e 126);

b) i numeri 24, 80), 103), 104), 123), 124), 127 terdecies) e 127 quaterdecies) sono sostituiti dai seguenti: (visualizza);

c) sono aggiunti i seguenti numeri:127-bis), 127-ter), 127-quater), 127-quinquies),127-sexies), 127 - septies), 127 octies),127-novies), 127-decies), (visualizza);

c bis) dopo il numero 127 quaterdecies) è aggiunto il seguente: 127-quinquiesdecies (visualizza);

4. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 16 per cento (n.d.r. Aliquota elevata al 13 per cento dall’art. , D.L. 30 Dicembre 1993, n.557 3, successivamente, al 16 per cento dall’art. 10, D.L. 23 Febbraio 1995, n.41. A norma dell’art. 1, co.2, D.L. 29 Settembre 1997, n.328, l’aliquota del 16 per cento ha cessato di avere applicazione.) :

a) per le cessioni e le importazioni di:

1) morchie e fecce di olio di oliva (v.d. ex 15.17);

2) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve freschi anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05); 3) vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti e quelli contenenti piu' del 22 per cento in volume di alcole; vini liquorosi ed alcolizzati; vermouth ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche con esclusione di quelli contenenti piu' del 22 per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05 - ex 22.06);

4) sidro, sidro di pere ed idromele (v.d. ex 22.07);

5) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione dei semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);

6) polveri per acque da tavola (v.d. ex 30.03);

7) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01);

8) saponi comuni (v.d. ex 34.01);

9) pelli gregge, ancorche' salate, degli animali delle specie bovina, ovina, suina, ed equina (v.d. ex 41.01);

10) carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili (v.d. 27.01); ligniti e relativi agglomerati (v.d. 27.02); coke e semicoke di carbon fossile e di lignite, agglomerati o non (v.d. 27.04 - A e B); coke di petrolio (v.d. 27.14 - B);

11) materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico;

12) materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione;

13) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche;

14) beni mobili e immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni;

15) materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti, quale polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti, quali cementi normali e clinker; laterizi quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per stufe; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento e laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzione; materiali per pavimentazione interna o esterna, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C., prodotto ceramico cotto denominato biscotto, e per rivestimenti quali carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico, piastrelle da rivestimento murale in sughero; materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per tubi; bituminosi e bitumati, quali conglomerati bituminosi;

16) bevande a base di vino, indicate nel decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1988; bevande vinose destinate al consumo familiare dei produttori e ad essere somministrate ai collaboratori delle aziende agricole;

b) per le prestazioni di servizi aventi per oggetto:

1) noleggi di film posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive

modificazioni;

2) cessioni di contratti di prestazione sportiva, a titolo oneroso, svolta in forma professionistica, di cui all'articolo 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91;

3) cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche.

5. Le cessioni e le importazioni dei beni indicati nella tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono soggette all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 19 per cento (n.d.r. aliquota elevata al 20 per cento, con effetto 1° Ottobre 1997, dall’art. 1, co.1, D.L. 29 Settembre 1997, n.328). È’ soppressa la disposizione di cui all’art. 1, comma 4 bis, del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 202. Per le cessioni e le importazioni degli acciai impiegati per l’edilizia, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 19 per cento (vv. dd. ex 72.13; ex 72.14.20; ex 72.15; ex 73.14) (n.d.r. aliquota elevata al 20 per cento, con effetto 1° Ottobre 1997, dall’art. 1, co.1, D.L. 29 Settembre 1997, n.328).

6. Le cessioni e le importazioni di prodotti omeopatici sono soggette all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 19 per cento (n.d.r. aliquota elevata al 20 per cento, con effetto 1° Ottobre 1997, dall’art. 1, co.1, D.L. 29 Settembre 1997, n.328). Non si fa luogo a rimborsi di imposte pagate né sono consentite le variazioni di cui all’art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

7. Al quarto comma dell’art. 27 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo, sono soppresse le parole «ed al 27,55 per cento per quelle soggette all’aliquota del trentotto per cento» e, nel secondo periodo, le parole «per 138 quando l’imposta è del trentotto per cento».

8. All’art. 74, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: (Omissis);

b) la lettera e bis) è abrogata.».

9. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell’art. 10:

1) il n. 6) è sostituito dal seguente: (Omissis);

2) il n. 18) è sostituito dal seguente: (Omissis);

3) è aggiunto il numero 27 ter): (Omissis);

b) nell’art. 19, al quarto comma, le parole: «di quelle indicate ai nn. 6, 10 e 11 dell’art. 10» sono sostituite dalle seguenti: «di quelle indicate al n. 11 dell’art. 10».

10. Per le cessioni e le forniture allo Stato di armamenti terrestri, comprese le munizioni, di automezzi militari ed altre attrezzature militari, fatturate e registrate ai sensi degli artt. 21, 23 e 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 31 dicembre 1994, si applicano le disposizioni dell’art. 8 bis, commi primo e secondo dello stesso decreto.

11. Gli aumenti di aliquote disposti nei commi precedenti non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 1992 nei confronti dello Stato e degli altri enti e istituti indicati nell’ultimo comma dell’art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli artt. 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.

11 bis. L’aumento di aliquota disposto nei commi precedenti per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto gli interventi di recupero di cui all’art. 31, primo comma, lett. b), della L. 5 agosto 1978, n. 457, non si applica alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il 29 agosto 1993 nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati nell’ultimo comma dell’art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli artt. 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993;

12. Ai fini del completamento della ricostituzione e della ristrutturazione degli edifici e delle opere pubbliche e di pubblica utilità distrutti o danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel novembre 1980 e nel febbraio 1981 nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia, è concesso, fino al 31 dicembre 1995, ai soggetti danneggiati, risultanti dalle attestazioni rilasciate dal comune competente, un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi, al netto dell’I.V.A., relativi all’acquisto di beni utilizzati ed alla prestazione di servizi ricevuti, anche in dipendenza di contratti d’appalto, nella costruzione, ricostruzione o riparazione degli edifici distrutti o danneggiati. Il contributo, che in ogni caso non può essere superiore alla somma corrisposta a titolo di I.V.A., non compete sui corrispettivi che hanno beneficiato dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista dall’art. 13, comma 1, della L. 10 febbraio 1989, n. 48, e successive proroghe, né compete nelle ipotesi in cui l’imposta addebitata per rivalsa abbia dato luogo a detrazione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La distruzione o il danneggiamento deve risultare dall’attestazione prevista dall’art. 5, primo comma, lett. c), del D.L. 5 dicembre 1980, n. 875. L’effettiva utilizzazione del materiale e dei servizi nella costruzione, ricostruzione o riparazione dell’edificio dovrà risultare da analoga attestazione. Con decreto del Ministro competente, secondo il D.L.vo 3 aprile 1993, n. 96, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le disposizioni di applicazione del presente comma.

12 bis. Le disposizioni di cui al comma 12 non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti relativi alla costruzione, alla ricostruzione, alla ristrutturazione delle opere pubbliche e di pubblica utilità conclusi entro il 29 giugno 1993 nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell’ultimo comma dell’art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli artt. 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.

13. Il termine del 31 dicembre 1992 di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, relativo alla proroga dell'agevolazione ai fini dell'I.V.A. prevista all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, e' differito al 29 agosto 1993. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in luogo dell'agevolazione recata dalle suddette disposizioni e' riconosciuto, fino al 31 dicembre 1996, all'avente diritto, un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi al netto dell'imposta sul valore aggiunto. All'applicazione della presente disposizione provvede, con proprio decreto, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

14. All’art. 38, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell’azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell’ufficio competente» sono sostituite dalle seguenti: «La delega deve essere rilasciata presso una qualsiasi dipendenza dell’azienda delegata sita nel territorio dello Stato».

15. Il Ministro delle finanze, con decreto, adegua entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i modelli per la delega prevista dall’art. 38, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per evidenziare l’ufficio ricevente.

16. L’art. 5, comma 4 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, è soppresso.

17. All’art. 74, primo comma, lett. b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: (visualizza).

18. All’art. 9, primo comma, n. 9), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «o nazionalizzati» sono sostituite dalle seguenti: «nazionalizzati o comunitari».

19. (Omissis).

19 bis. Le assegnazioni di aree edificabili acquisite dai comuni in via espropriativa non si considerano, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell’esercizio di attività commerciali. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all’art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

19 ter. Al comma 12 bis dell’art. 10 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 marzo 1993, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all’art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

 

CAPO II - DISCIPLINA TEMPORANEA DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Art. 37 - Operazioni intracomunitarie

1. Fino a quando non entra in vigore il regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea l’imposta sul valore aggiunto si applica anche alle operazioni intracomunitarie secondo le disposizioni di cui al presente titolo.

 

Art. 38 - Acquisti intracomunitari

1. L’imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni (n.d.r. Per il commercio di quotidiani, periodici, supporti integrativi e di libri v. D.M. 9 Aprile 1993; per il regime speciale dei beni usati, oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, v. art.37, co.2, D.L. 23 Febbraio 1995, n.41) effettuati nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato.

2. Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d’imposta, ovvero dall’acquirente o da terzi per loro conto.

3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:

a) (abrogata);

b) l’introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d’imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalità rientranti nell’esercizio dell’impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;

c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta;

d) l’introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto dei soggetti indicati nella lettera c) di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;

e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d’imposta ed anche se non effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni.

4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg., e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 kw, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all’esercizio di attività commerciale o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all’art. 8 bis, primo comma, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.

5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:

a) l’introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell’art. 1, comma 3, lettera h), del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell’art. 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d’imposta, nello Stato membro di provenienza o per conto suo in altro stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità; l’introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficierebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;

b) l’introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto;

c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l’imposta totalmente indetraibile a norma dell’art. 19, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all’art. 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari se l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all’art. 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell’anno solare precedente non ha superato euro 8.263,31 e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato. L’ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell’imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;

d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell’esonero disposto per le piccole imprese.

6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non si applica ai soggetti ivi indicati che optino (1) per l’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari, dandone comunicazione all’ufficio nella dichiarazione, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, relativa all’anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell’attività o comunque anteriormente all’effettuazione dell’acquisto. L’opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all’anno precedente, dal 1° gennaio dell’anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all’anno nel corso del quale è esercitata, sempreché ne permangano i presupposti; la revoca deve essere comunicata all’ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in corso. Per i soggetti di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta, la revoca deve essere comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha effetto dall’anno in corso (2).

Note al Comma 6

(1) v. D.P.R. 10 Novembre 1997, n.442.

(2) v.art.1 e segg. D.P.R. 10 Novembre 1997, n.442.

7. L’imposta non è dovuta per l’acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d’imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d’imposta o enti di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, assoggettati all’imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati, designati per il pagamento dell’imposta relativa alla cessione.

8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti intracomunitari da parte di commissionari senza rappresentanza.

 

Art. 39 - Effettuazione dell’acquisto intracomunitario

1. Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso. Tuttavia se gli effetti traslativi e costitutivi si producono posteriormente, gli acquisti si considerano effettuati nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni ricevuti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l’acquisto di essi si considera effettuato all’atto della loro rivendita o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all’art. 50, comma 5.

2. Se anteriormente al verificarsi dell’evento indicato nel comma 1 è ricevuta fattura o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data di ricezione della fattura o a quella del pagamento.

 

Art. 40 - Territorialità delle operazioni intracomunitarie

1. Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli artt. 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato.

2. L’acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l’acquirente è ivi soggetto d’imposta, salvo che sia comprovato che l’acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. È comunque effettuato senza pagamento dell’imposta l’acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d’imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell’imposta relativa.

3. In deroga all’art. 7, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei confronti di persone fisiche non soggetti d’imposta ovvero di cessionari che non hanno optato per l’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell’art. 38, comma 6, ma con esclusione in tal caso delle cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni ceduti, ma importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano spediti o trasportati dal territorio di tale ultimo Stato.

4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:

a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell’art. 7, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell’anno solare non superiore ad euro 27.888,67 e sempreché tale limite non sia stato superato nell’anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l’applicazione dell’imposta nel territorio dello Stato.

4 bis. In deroga all’articolo 7, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni di servizi relative a beni mobili, comprese le perizie, eseguite nel territorio di altro Stato membro e rese nei confronti di soggetti d’imposta residenti o domiciliati nel territorio dello Stato si considerano ivi effettuate, se i beni sono spediti o trasportati al di fuori dello Stato membro in cui le prestazioni sono state eseguite; le suddette prestazioni, qualora siano eseguite nel territorio dello Stato, non si considerano ivi effettuate se sono rese ad un committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro ed i beni sono spediti o trasportati al di fuori del territorio dello Stato.

5. Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le relative prestazioni di intermediazione, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha inizio la relativa esecuzione, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in altro Stato membro; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d’imposta.

6. In deroga all’art. 7, quarto comma, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorché eseguite nel territorio di altro Stato membro, le prestazioni accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e le relative prestazioni di intermediazione commesse da soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato; le stesse prestazioni non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorché ivi eseguite, se rese ad un soggetto passivo d’imposta in altro Stato membro.

7. Per trasporto intracomunitario di beni si intende il trasporto, con qualsiasi mezzo, di beni con luogo di partenza e di arrivo nel territorio di due Stati membri anche se vengono eseguite singole tratte nazionali nel territorio dello Stato in esecuzione di contratti derivati. Costituiscono, altresì, trasporti intracomunitari le prestazioni di vettoriamento, rese tramite condutture od elettrodotti, di prodotti energetici diretti in altri Stati membri o da questi provenienti.

8. Le prestazioni di intermediazione, diverse da quelle indicate nei commi 5 e 6 e da quelle relative alle prestazioni di cui all’art. 7, quarto comma, lettera d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relative ad operazioni su beni mobili, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se relative ad operazioni ivi effettuate, con esclusione delle prestazioni di intermediazione rese a soggetti passivi in altro Stato membro. Se il committente della prestazione di intermediazione è soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato la prestazione si considera ivi effettuata ancorché l’operazione cui l’intermediazione si riferisce sia effettuata in altro Stato membro.

9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 nonché le prestazioni di servizio, le prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi 4 bis, 5, 6 e 8 rese a soggetti passivi d’imposta in altro Stato membro (1).

Note al Comma 9

(1) per gli acquisti in sospensione d’imposta v. art. 2, co. 2, L.18 Febbraio 1997, n.28.

 

Art. 41 - Cessioni intracomunitarie non imponibili

1. Costituiscono cessioni non imponibili:

a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell’art. 4, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 5, lettera c), del presente decreto, i quali, esonerati dall’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l’applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformità degli artt. 6 e 8 del presente decreto;

b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della successiva lettera c). La disposizione non si applica altresì se l’ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell’anno solare precedente e non supera in quello in corso euro 79.534,36, ovvero l’eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell’art. 28 ter, B, comma 2, della direttiva del Consiglio n. 388/CEE del 17 maggio 1977, come modificata dalla direttiva n. 680/CEE del 16 dicembre 1991. In tal caso è ammessa l’opzione per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro dandone comunicazione all’ufficio nella dichiarazione, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, relativa all’anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell’attività o comunque anteriormente all’effettuazione della prima operazione non imponibile. L’opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all’anno precedente, dal 1° gennaio dell’anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all’anno solare nel corso del quale è esercitata; la revoca deve essere comunicata all’ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in corso (1);

c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.

Note al Comma 1

(1) v. D.P.R. 10 Novembre 1997, n.442.

2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a):

a) (abrogata);

b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 38, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell’esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l’acquirente non è soggetto passivo d’imposta;

c) l’invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.

3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell’art. 38, comma 5, lettera a), o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della temporanea importazione in esenzione dai dazi doganali.

4. Agli effetti del secondo comma degli artt. 8, 8 bis e 9 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonché le prestazioni di servizio indicate nell’art. 40, comma 9, del presente decreto, sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati.

 

Art. 42 - Acquisti non imponibili o esenti

1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall’imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile o a norma degli articoli 8, 8 bis, 9 , del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero esente dall’imposta a norma dell’articolo 10 dello stesso decreto (1).

Note al Comma 1

(1) Il comma 1 è stato modificato dall’art.35 del Decreto Legge n. 269/03. Il comma 2 dispone che:” Nell ’articolo 42 ,comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, n.427,sono soppresse le parole:«non soggetta »,nonché le parole: «e 74,commi ottavo e nono ». Testo del precedente comma 1 art 42: Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall’imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile o non soggetta a norma degli articoli 8, 8 bis, 9 e 74, commi ottavo e nono, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero esente dall’imposta a norma dell’articolo 10 dello stesso decreto.

2. Per gli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell’imposta a norma delle disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell’art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica la disposizione di cui alla lettera c) del primo comma dell’art. 1 del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1984, n. 17.

 

Art. 43 - Base imponibile ed aliquota

1. Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui agli artt. 13, 14, commi secondo, terzo e quarto, e 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l’ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell’acquisto.

2. La base imponibile, nell’ipotesi di cui all’art. 40, comma 2, primo periodo, è ridotta dell’ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene.

3. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all’art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura, di effettuazione dell’operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura.

4. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l’aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all’art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Art. 44 - Soggetti passivi

1. L’imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili, di cui ai precedenti articoli, è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni, gli acquisti intracomunitari e le prestazioni di servizi. L’imposta è determinata, liquidata e versata secondo le disposizioni del presente decreto e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

2. In deroga al comma 1, l’imposta è dovuta:

a) per le cessioni di cui al comma 7 dell’art. 38 dal cessionario designato con l’osservanza degli adempimenti di cui agli artt. 46, 47, e 50, comma 6;

b) per le prestazioni [di cui all’art. 7, quarto comma, lettera d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e per quelle] di cui all’art. 40, commi 4 bis, 5, 6 e 8, del presente decreto rese da soggetti passivi d’imposta non residenti [e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato] (2), dal committente se soggetto passivo nel territorio dello Stato.

3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d’imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione del presente decreto possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, anche da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta, la rappresentanza può essere limitata all’esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie di cui all’art. 46, nonché alla compilazione, ancorché le operazioni in tal caso non siano soggette all’obbligo di registrazione, degli elenchi di cui all’art. 50, comma 6.

4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell’art. 40, comma 3, da soggetto residente in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione dell’imposta devono essere adempiuti o esercitati direttamente dal medesimo soggetto, identificato ai sensi dell’articolo 35 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del medesimo decreto.

 

Art. 45 - Detrazione

1. È ammessa in detrazione, a norma degli artt. 19 e seguenti del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e con le limitazioni ivi stabilite, l’imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nell’esercizio di impresa, arti e professioni.

 

Art. 46 - Fatturazione delle operazioni intracomunitarie

1. La fattura relativa all’acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l’indicazione del controvalore in lire del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione, espressi in valuta estera, nonché dell’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica anche alle fatture relative alle prestazioni di cui all’art. 40, commi 4 bis, 5, 6 e 8, rese a soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell’imposta o non imponibile o esente, in luogo dell’ammontare dell’imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma.

2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 e per le prestazioni di cui all’art. 40, commi 4 bis, 5, 6 e 8, non soggette all’imposta, deve essere emessa fattura numerata a norma dell’art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che trattasi di operazione non imponibile o non soggetta all’imposta, con la specificazione della relativa norma. La fattura deve inoltre contenere l’indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell’imposta a norma dell’art. 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell’imposta.

3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l’indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all’art. 41, comma 1, lettera b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.

4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto di cui all’art. 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non è effettuata nell’esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l’atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.

5. Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario di cui all’art. 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), o committente delle prestazioni di cui all’art. 40, commi 4 bis, 5, 6 e 8, che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve emettere entro il mese seguente in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l’indicazione anche del numero di identificazione attribuito agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria.

 

Art. 47 - Registrazione delle operazioni intracomunitarie (1)

1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all’art. 38, commi 2 e 3, lettera b), e alle operazioni di cui all’art. 46, comma 1, secondo periodo, previa integrazione a norma del primo periodo dello stesso comma, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento, e con riferimento al relativo mese, distintamente nel registro di cui all’art. 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all’art. 46, comma 5, devono essere annotate entro il mese di emissione. Le fatture devono essere annotate distintamente, nei termini previsti dai precedenti periodi, anche nel registro di cui all’art. 25 del predetto decreto, con riferimento rispettivamente al mese di ricevimento ovvero al mese di emissione.

2. I contribuenti di cui all’art. 22, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro di cui al successivo art. 24 anziché in quello delle fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai termini e alle modalità indicate nel comma 1.

3. I soggetti di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta, devono annotare, previa loro progressiva numerazione, le fatture di cui al comma 1 del presente articolo in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’art. 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972, entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso, ovvero nello stesso mese di emissione per le fatture di cui all’art. 46, comma 5.

4. Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie di cui all’art. 46, comma 2, devono essere annotate distintamente nel registro di cui all’art. 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l’ordine della numerazione e con riferimento alla data della loro emissione.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all’art. 38, comma 4, delle quali non è parte contraente un soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato.

Note all’Art.47

(1) Con riferimento alle operazioni delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni senza fini di lucro e delle pro-loco, veggasi l’art.2, L. 16 Dicembre 1991, n. 398; art. 9-bis, D.L. 30 Dicembre 1991, n. 417; art. 1, co. 4, D.M. 18 Maggio 1995.

 

Art. 48 - Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale

1. Ai fini delle liquidazioni e dei versamenti di cui agli artt. 27, 33 e 74, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l’imposta relativa agli acquisti intracomunitari è computabile in detrazione con riferimento alle registrazioni eseguite nel secondo mese precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza mensile e nel secondo trimestre precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza trimestrale.

2. Nella dichiarazione relativa all’imposta dovuta per l’anno precedente, di cui all’art. 28 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le operazioni intracomunitarie registrate a norma dell’art. 47, commi 1, 2 e 4, del presente decreto nell’anno precedente devono risultare distintamente, secondo le modalità stabilite nel decreto di approvazione del relativo modello. Se sono state registrare operazioni intracomunitarie non si applica l’esonero di cui al secondo periodo del primo comma dell’anzidetto art. 28.

 

Art. 49 - Dichiarazione e versamento dell’imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa

1. I soggetti di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l’imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, devono presentare, in duplice esemplare, ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati nel mese precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze (n.d.r. v. D.M. 16 Febbraio 1993 e Provvedimento 31 Gennaio 2002). Dalla dichiarazione devono risultare l’ammontare degli acquisti, quello dell’imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.

2. Entro il termine di cui al comma 1 l’imposta deve essere versata, a norma dell’art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese.

3. L’imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa da parte dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 5, lettera c), non tenuti al pagamento dell’imposta sugli acquisti intracomunitari, deve essere assolta unitamente all’accisa.

4. Per gli acquisti intracomunitari effettuati nell’esercizio dell’attività non commerciale dagli enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato, indicati nell’art. 38, comma 1, si applicano le disposizioni del presente articolo, dell’art. 46, comma 5, e dell’art. 47, comma 3.

 

Art. 50 - Obblighi connessi agli scambi intracomunitari

1. Le cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41, commi 1, lettera a), e 2, lettera c), e le prestazioni di cui all’art. 40, commi 4 bis, 5, 6 e 8, sono effettuate senza applicazione dell’imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza.

2. Agli effetti della disposizione del comma 1 l’ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze (n.d.r. v. D.M. 16 Febbraio 1993 e Provvedimento 31 Gennaio 2002), conferma la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunità economica europea, nonché i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.

3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all’art. 40, commi 4 bis, 5, 6 e 8, soggetti all’imposta deve comunicare all’altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l’ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni.

4. I soggetti di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta, che non hanno optato per l’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari a norma dell’art. 38, comma 6, del presente decreto, devono dichiarare all’ufficio competente nei loro confronti, a norma dell’art. 40 del suddetto decreto n. 633 del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta. La dichiarazione deve essere presentata anteriormente all’effettuazione di ciascun acquisto; l’ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in duplice esemplare e in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all’art. 38, comma 5, lett. c), del presente decreto.

5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all’art. 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

6. I contribuenti devono presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari secondo le disposizioni di cui all’art. 6 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75.

7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l’ammontare complessivo delle operazioni stesse.

8. (abrogato).

 

Art. 50 bis - Depositi fiscali ai fini IVA

1. Sono istituiti, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati «depositi IVA», per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresì considerati depositi IVA:

a) i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa;

b) i depositi doganali, compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti.

2. Su autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero del direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d’Aosta, possono essere abilitati a custodire beni nazionali e comunitari in regime di deposito IVA altri soggetti che riscuotono la fiducia dell’Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze (n.d.r. v. D.M. 20 Ottobre 1997), da emanare entro il 1° marzo 1997, sono dettati le modalità e i termini per il rilascio dell’autorizzazione ai soggetti interessati. L’autorizzazione può essere revocata dal medesimo direttore regionale delle entrate ovvero dal direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d’Aosta qualora siano riscontrate irregolarità nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono estratti agli effetti del comma 6, salva l’applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito è destinato a custodire beni per conto terzi, l’autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, a società cooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore ad euro 516.456,90. Detta limitazione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato membro della Comunità europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l’acquisto intracomunitario si considera effettuato dal depositario, al momento dell’estrazione dei beni.

3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ai sensi dell’articolo 53, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, un apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere conservato ai sensi dell’articolo 39 del predetto decreto n. 633 del 1972; deve, altresì, essere conservato, a norma della medesima disposizione, un esemplare dei documenti presi a base dell’introduzione e dell’estrazione dei beni dal deposito e di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicate le modalità relative alla tenuta del predetto registro, nonché quelle relative all’introduzione e all’estrazione dei beni dai depositi.

4. Sono effettuate senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:

a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;

b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA;

c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;

d) le cessioni dei beni elencati nella tabella A bis allegata al presente decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA, effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;

f) le cessioni intracomunitarie dei beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato;

g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea;

h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni;

i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.

5. Il controllo sulla gestione dei depositi IVA è demandato all’ufficio doganale o all’ufficio tecnico di finanza che già esercita la vigilanza sull’impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2, all’ufficio delle entrate indicato nell’autorizzazione. Gli uffici delle entrate ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni depositati.

6. L’estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d’imposta agli effetti dell’IVA e comporta il pagamento dell’imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all’operazione non assoggettata all’imposta per effetto dell’introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all’ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione. L’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione, a norma dell’articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; tuttavia, se i beni estratti sono stati oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento dell’imposta, da parte del soggetto che procede all’estrazione, questi deve provvedere alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell’imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all’articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall’estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all’articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell’estrazione.

7. Nei limiti di cui all’articolo 44, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi I.V.A. assumono la veste di rappresentanti fiscali ai fini dell’adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni concernenti i beni introdotti negli stessi depositi, qualora i soggetti non residenti, parti di operazioni di cui al comma 4, non abbiano già nominato un rappresentante fiscale ovvero non abbiano provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi dell’articolo 35 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In relazione alle operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi possono richiedere l’attribuzione di un numero di partita I.V.A. unico per tutti i soggetti passivi d’imposta non residenti da essi rappresentati.

8. Il gestore del deposito IVA risponde solidalmente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell’imposta relativa all’estrazione, qualora non risultino osservate le prestazioni stabilite con il decreto di cui al comma 3.

 

Art. 51 - Disposizioni relative ai produttori agricoli

1. Per gli acquisti intracomunitari imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all’art. 34, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l’imposta si applica secondo le disposizioni dell’art. 47, comma 3, e dell’art. 49, commi 1 e 2, del presente decreto.

2. Per le cessioni di cui all’art. 40, comma 3, non si applicano le disposizioni di cui all’art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a), si applicano anche alle cessioni dei prodotti agricoli ed ittici effettuate dai produttori agricoli di cui all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che non hanno optato a norma del penultimo comma dello stesso articolo 34 per l’applicazione dell’imposta nel modo normale.

 

Art. 52 - Cessioni a viaggiatori

1. Fino al 30 giugno 1999 sono non imponibili, agli effetti dell’art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni ai viaggiatori, diretti in un altro Stato membro, effettuate negli speciali negozi istituiti nell’ambito dei porti e degli aeroporti ai sensi dell’art. 128 del T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, ovvero effettuate negli spacci funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, per ciascuna persona e per ciascun viaggio, entro i limiti di valore e di quantità previsti dalle norme comunitarie relative al traffico dei viaggiatori fra la Comunità ed i Paesi terzi; se il valore globale dei beni supera l’importo fissato dalle norme comunitarie, sull’eccedenza è dovuta l’imposta; nel calcolo del valore globale non è computato quello dei beni soggetti a limiti quantitativi.

3. Con decreto del Ministro delle finanze (n.d.r. v. D.M. 31 Dicembre 1992 e Provvedimento del 31 Gennaio 2002) possono essere stabilite modalità e condizioni per l’applicazione del presente articolo.

 

Art. 53 - Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi

1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da soggetti non operanti nell’esercizio di imprese, di arti e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell’art. 38, comma 4, spediti o trasportati nei suddetti Stati dallo stesso cedente, dall’acquirente o per loro conto, compete il rimborso, al momento della cessione, dell’imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso non può essere superiore all’ammontare dell’imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all’imposta nel territorio dello Stato.

2. Con decreto del Ministro delle finanze (n.d.r. v. D.M. 19 Gennaio 1993) sono stabiliti le modalità ed i termini della liquidazione e del versamento dell’imposta dovuta a norma dell’art. 38, comma 3, lettera e), nonché le prescrizioni, le modalità ed i termini da osservare per le cessioni di cui al comma 1, anche agli effetti del rimborso previsto nello stesso comma.

3. I pubblici uffici non possono procedere all’immatricolazione, all’iscrizione in pubblici registri o all’emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, di cui all’art. 38, comma 4, oggetto di acquisto intracomunitario, se gli obblighi relativi all’applicazione dell’imposta non risultano adempiuti. I pubblici uffici cooperano con i competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria per il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della repressione delle violazioni nonché ai fini dell’accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano come nuovi i mezzi di trasporto.

4. Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti commi, il richiedente, che risulti essere intestatario di autoveicolo oggetto di acquisto intracomunitario in base alla documentazione rilasciata in uno Stato membro e che abbia assolto agli obblighi relativi all’adempimento dell’imposta, può presentare, in luogo della dichiarazione di cui al punto 3) dell’art. 6 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, la documentazione ai fini dell’adempimento dell’imposta.

5. Nel comma 1 dell’art. 132 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «formalità doganali» sono inserite le seguenti: «o a quelli di cui all’art. 53, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331».

 

Art. 54 – Sanzioni

1. (abrogato).

2. (abrogato).

3. (abrogato).

4. (abrogato).

5. (abrogato).

6. (abrogato).

7. (abrogato).

8. (abrogato).

9. (abrogato).

9-bis(abrogato).

 

Art. 55 - Collaborazione nei controlli ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, con le amministrazioni degli altri Stati membri

1. Su richiesta di altri Stati membri, i competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza possono disporre l’esecuzione, anche unitamente a funzionari di tali Stati, di accessi, ispezioni e verifiche di cui agli artt. 52 e 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a condizioni di reciprocità.

 

Art. 56 - Norme applicabili

1. Per quanto non è diversamente disposto nel presente titolo si applicano le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

 

CAPO III - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONNESSE AL REGIME TEMPORANEO DEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI

 

Art. 57 - Adeguamento della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto

1. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

A) nell’art. 7, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:<<Agli effetti del presente decreto:

a) per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;

b) per "Comunità" o "territorio della Comunità" si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera a):

1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;

2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen;

3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;

4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;

c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

 Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco.>>;

B) nell’art. 8, primo comma, lettere a) e b), le parole «all’estero o comunque fuori del territorio doganale» sono sostituite dalle parole «fuori del territorio della Comunità economica europea»;

C) nell’art. 8, primo comma, lettera b), le parole «nei bagagli personali fuori del territorio doganale» sono sostituite dalle parole «nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea» e nello stesso comma del medesimo articolo, alla lett. c) dopo le parole: «che intenda esportarli» sono aggiunte le seguenti: «o destinarli a cessioni intracomunitarie» e dopo le parole «inerenti all’attività di esportazione» sono aggiunte le seguenti «o a quella diretta a scambi intracomunitari»;

D) nell’art. 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

<<Ai fini dell'applicazione del primo comma si intendono spediti o trasportati fuori della Comunità anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma.>>;

E) nell’art. 9, primo comma, dopo il numero 7), è aggiunto il seguente:

<<7 bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all' articolo 74 ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunità economica europea.>>;

F) nell’art. 29, secondo comma, punto 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle fatture relative a cessioni intracomunitarie»; nel successivo sesto comma, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole:<<con lo stesso decreto può essere disposta anche la presentazione di uno o più degli elenchi di cui al decreto del Ministero delle finanze del 21 Ottobre 1992, pubblicato sull Gazzetta Ufficiale n.251 del 24 Ottobre 1992.>>;

G) l’art. 38 quater è sostituito dal seguente:

<<Art. 38 – quater (Sgravio dell’imposta per i viaggiatori stranieri). - 1) Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell'articolo 21, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine. 2) Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistata dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25.>>;

H) nell’art. 53, al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «o da atto registrato presso l’ufficio del registro.»;

I)    l’art. 67 è sostituito dal seguente:<<Art. 67 (Importazioni) (omissis); (visualizza)

L) nell’art. 68 la lettera e) è soppressa;

M) nell’art. 70 è aggiunto, in fine, il seguente comma:<< L'imposta assolta per l'importazione di beni da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, può essere richiesta a rimborso secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunità economica europea. Il rimborso è eseguito a condizione che venga fornita la prova che l'acquisizione intracomunitaria di detti beni è stata assoggettata all'imposta nello Stato membro di destinazione.>>;

N) nell’art. 73 bis, secondo comma, primo periodo, dopo le parole «o dall’importatore» sono aggiunte le parole «ovvero da chi effettua acquisti intracomunitari» e, nel quarto comma, primo periodo, dopo le parole «o importatori» sono aggiunte le parole «ovvero agli acquirenti intracomunitari»;

O) nell’art. 74, ottavo comma, secondo periodo, dopo le parole «L’imposta afferente l’importazione» sono inserite le parole «o l’acquisto intracomunitario».

2. Le operazioni di cui all’art. 40, comma 9, e all’art. 58, concorrono a formare l’ammontare delle operazioni, rispettivamente non imponibili o non soggette, indicate nell’art. 30, comma terzo, lettere b) e d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

 

Art. 58 - Operazioni non imponibili

1. Non sono imponibili, anche agli effetti del secondo comma dell’art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. La disposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.

2. (abrogato).

 

Art. 59 - Rimborsi a soggetti non residenti e controlli all’esportazione

1. Le disposizioni dell’art. 38 ter, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche ai soggetti, ivi indicati, che effettuano prestazioni di trasporto intracomunitario nonché relative prestazioni accessorie per le quali l’imposta è dovuta dal committente, residente nel territorio dello Stato, a norma dell’art. 44, comma 2, lettera b), del presente decreto.

2. All’art. 1, comma 2, del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1984, n. 17, il primo periodo è sostituito dal seguente:<<La dichiarazione di cui alla lettera b) deve essere redatta in tre esemplari, dei quali, dopo l’accertamento della conformità degli stessi e l’apposizione del timbro a calendario, uno è inviato dall’ufficio alla direzione compartimentale delle dogane competente per territorio e un altro viene consegnato al dichiarante; le modalità di accertamento e di verifica, saranno stabilite con decreto del Ministro delle Finanze.>>.

 

Art. 60 - Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del capo II si applicano alle operazioni intracomunitarie effettuate successivamente al 31 dicembre 1992.

2. In deroga al comma 1 e all’art. 38, e salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, i beni provenienti dagli altri Stati membri che anteriormente al 1° gennaio 1993 sono stati introdotti nello Stato ed assoggettati ad un regime doganale sospensivo e che risultano alla data stessa ancora vincolati a detto regime, sono considerati in importazione all’atto dello svincolo, anche irregolare, se esso comporta l’immissione in consumo nello Stato dei beni stessi. La disposizione si applica altresì all’atto della conclusione, anche irregolare, del regime del transito comunitario o di altro regime internazionale di transito iniziato in altro Stato membro anteriormente alla data anzidetta e risultante ancora acceso alla data stessa.

3. Sono anche considerati in importazione, ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 1992, i beni nazionali esportati anteriormente al 1° gennaio 1993 verso un altro Stato membro, qualora siano reimportati o reintrodotti nello Stato a decorrere da tale data; si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 69, secondo comma, e 68, primo comma, lett. d) del citato decreto n. 633 del 1972.

4. Non sono soggette all’imposta le importazioni relative a:

a) beni di cui al comma 2 che vengono spediti o trasportati fuori della Comunità economica europea;

b) beni diversi dai mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1° gennaio 1993 che sono rispediti o trasportati verso lo Stato membro di provenienza;

c) mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1° gennaio 1993 che risultino acquistati o importati nello Stato membro di provenienza secondo le disposizioni generali di imposizione vigenti in tale Stato e che comunque non abbiano beneficiato di esenzione o rimborso dall’imposta a motivo della loro esportazione dallo Stato medesimo; tale condizione si considera in ogni caso soddisfatta se il mezzo di trasporto è stato oggetto di immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di formalità equipollenti per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1985 ovvero se l’ammontare dell’imposta risulta non superiore a lire 20 mila.

5. Gli acquisti intracomunitari di beni introdotti nel territorio dello Stato successivamente al 31 dicembre 1992 sono soggetti all’imposta ancorché anteriormente a tale data il relativo corrispettivo sia stato in tutto o in parte fatturato o pagato. Per tali acquisti si applicano l’art. 46, comma 5, qualora non sia stata ricevuta la fattura di cui al comma 1 dello stesso articolo, e l’art. 50, comma 6, ai fini della compilazione dell’elenco riepilogativo degli acquisti.

6. Per le cessioni intracomunitarie di beni spediti o trasportati in altro Stato membro successivamente al 31 dicembre 1992, per le quali sia stata emessa fattura anteriormente al 1° gennaio 1993, resta ferma l’applicazione dell’art. 8, primo comma, lettera a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sempreché le cessioni siano non imponibili anche a norma dell’art. 41 del presente decreto. Le operazioni devono essere indicate, ricorrendone i presupposti, nell’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di cui all’art. 50, comma 6, ancorché le relative fatture siano state registrate anteriormente al 1° gennaio 1993.

 

Allegato 1

(Art.50-bis, comma 4, lettera d)

Descrizione dei beni

Codice NC

Stagno

8001

Rame

7402

7403

7405

7408

Zinco

7901

Nichel

7502

Alluminio

7601

Piombo

7801

Indio

ex 811291

ex 811299

Cereali

da 1001 a 1005

1006: unicamente il risone da 1007 a 1008

Semi e frutti oleosi

da 1201 a 1207

Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù

0801

Altra frutta a guscio

0802

Olive

071120

Semi e sementi (compresi i semi di soia)

da 1201 a 1207

Caffè non torrefatto

09011100

09011200

0902

Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto

1801

Zucchero greggio

170111

170112

Gomma in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4001

4002

Lana

5101

Prodotti chimici, alla rinfusa

capitoli 28 e 29

Oli minerali (compresi propano, butano, oli greggi di petrolio)

2709

2710

271112

271113

Argento

7106

Platino (Palladio, Rodio)

71101100

71102100

71103100

Patate

0701

Grassi ed oli vegetali e loro frazioni, gregge, raffinate, ma non modificate chimicamenteda

1507 a 1515

 

 

 


Legge del 29 ottobre 1993, n. 427

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30.08.93, n.331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di iva con quelle recate da direttive cee e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche` disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ilor dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie

 

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al D.L. 30.08.93, n.331

(testo in vigore dal 30/10/1993)

 

All'articolo 4:

al comma 3, lettera a), l'ultimo periodo e` sostituito dal seguente: "Resta ferma la facolta` del depositario autorizzato di assolvere l'obbligo di cui alla presente lettera mediante idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa";

al comma 4, dopo le parole: "I depositi fiscali" sono inserite le seguenti: "si intendono compresi nel circuito doganale e".

All'articolo 7, al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le parole: "con gli interessi legali dal giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso".

All'articolo 15, al comma 1, la lettera c) e` sostituita dalla seguente:

"c) alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato del Nord Atlantico ed a quelle nazionali inquadrate in ambito NATO, nonche` alle forze armate di cui all'articolo 1 della decisione 90/640/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1990, per gli usi consentiti".

All'articolo 17, al comma 3, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche al prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. A decorrere dall'1 gennaio 1994 il biodiesel e` esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo pari a 250.000 tonnellate. Entro tale data saranno definiti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, le caratteristiche merceologiche del biodiesel, i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, i vincoli relativi all'origine di oli vegetali provenienti da semi oleosi coltivati in regime di setaside ai sensi del regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione, del 15 febbraio 1993, ed i criteri di ripartizione del contingente tra gli operatori che avranno presentato istanza di produzione ed immissione in consumo. Il contingente di biodiesel in esenzione di accisa potra` essere innalzato fino ad un massimo di 500.000 tonnellate annue, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 29. Alle attivita` di produzione, stoccaggio e distribuzione del biodiesel si applica il regime concessorio e autorizzativo previsto dal regio decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni. In prima applicazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza in via provvisoria l'esercizio di impianti gia` in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Possono essere altresi` esonerati dall'accisa i carburanti ed i combustibili di origine agricola nell'ambito di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti meno inquinanti e in particolare i combustibili ottenuti da risorse rinnovabili. L'esenzione viene accordata, a decorrere dall'1 gennaio 1994 e con l'osservanza delle modalita` da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, a programmi di produzione preventivamente autorizzati dagli organi competenti ed approvati dall'Amministrazione finanziaria".

All'articolo 20, al comma 1, alla tabella A richiamata:

il numero 6 e` sostituito dal seguente:

"6. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura di acqua dolce e nella florovivaistica ... 10% aliquota normale.

L'agevolazione e` limitata al solo gasolio e olio combustibile.

L'agevolazione viene concessa anche mediante crediti o buoni d'imposta sulla base di criteri oggettivi stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualita` e quantita` delle colture, alla dotazione delle macchine e delle attrezzature effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali";

al numero 12, lettera b), le parole: "a vapore" sono sostituite dalle seguenti: "e vapore".

All'articolo 27:

al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", da un rappresentate dell'Avvocatura generale dello Stato con qualifica non inferiore a vice avvocato generale, dal direttore generale dell'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato e da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato";

dopo il comma 4, e` inserito il seguente:

"4 bis. I direttori centrali del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette sono membri di diritto del comitato di gestione di cui al comma 4 in sostituzione dei funzionari appartenenti all'Amministrazione centrale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. Il direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette partecipa al consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato in qualita` di membro di diritto. Ai componenti del comitato di gestione del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e` corrisposto un gettone di presenza stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, con le modalita` ed i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 10 agosto 1988, n. 357".

All'articolo 29, al comma 1, l'alinea e` sostituito dal seguente:

"1. L'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, di produzione nazionale o di provenienza comunitaria, si applica con le aliquote vigenti all'1 gennaio 1993 e con le seguenti modalita`:".

Dopo l'articolo 29, e` inserito il seguente:

"Art. 29 bis. - (Contributo di riciclaggio sul polietilene). - 1. A decorrere dall'1 gennaio 1994 viene istituito un contributo di riciclaggio sul polietilene vergine commercializzato sul territorio nazionale destinato alla produzione di film plastici utilizzati nel mercato interno, nella misura del 10 per cento del valore fatturato. Il contributo e` dovuto sul polietilene di produzione nazionale, di provenienza comunitaria e su quello importato dai Paesi terzi. Lo stesso contributo e` dovuto sui film plastici importati o di provenienza comunitaria.

2. Obbligati al pagamento del contributo sono:

a) il fabbricante per il polietilene ottenuto nel territorio nazionale;

b) il soggetto acquirente per i prodotti di provenienza comunitaria;

c) l'importatore per i prodotti importati dai Paesi terzi.

3. Sono esenti dal contributo il polietilene rigenerato e di film plastici di provenienza comunitaria e d'importazione ottenuti da polietilene rigenerato.

4. Il contributo e` riscosso e versato secondo modalita` stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I proventi del contributo sono destinati, secondo criteri fissati dal Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ad agevolare il finanziamento delle attivita` di:

a) raccolta differenziata, recupero e rigenerazione di scarti di film di polietilene, al fine di ridurne l'impatto ambientale e di ridurre l'uso delle discariche;

b) sviluppo dei mercati d'impiego dei materiali provenienti dalla rigenerazione e dal riciclaggio dei film di polietilene.

5. Per il ritardato pagamento del contributo si applicano gli interessi previsti dalle norme sulle imposte di fabbricazione. Per l'omesso pagamento si applica, indipendentemente dal pagamento del contributo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal doppio al quadruplo del contributo dovuto.

6. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica, istituite con l' articolo 1, comma 8, del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, sono soppresse a decorrere dall'1 gennaio 1994".

All'articolo 33, e` aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7 bis. L'alcole etilico denaturato, da usare in esenzione dall'accisa e dai diritti erariali speciali in miscela con la benzina come carburante per autotrazione, non e` soggetto al trattamento fiscale previsto dall'articolo 17, comma 3, del presente decreto limitatamente a programmi sperimentali autorizzati dal Ministero dell'ambiente nelle zone di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente 12 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 18 novembre 1992 e successive modificazioni, per un quantitativo massimo di 100.000 ettanidri di alcole etilico denaturato, e fino al 31 dicembre 1993; l'onere relativo, pari a lire 9 miliardi e 600 milioni per il 1993, e` posto a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201".

All'articolo 35, al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: "e sono abrogate le disposizioni del regio decreto legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353, e successive modificazioni relativamente agli estratti ed essenze non contenenti alcole, destinati alla preparazione di liquori".

All'articolo 36:

al comma 2, numero 24), dopo le parole: "lettere a) e b)" sono inserite le seguenti: "del primo comma"; e sono aggiunte, in fine, le parole: "e fino al 1996, quelli relativi agli interventi per il recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, 7 e 11 maggio 1984";

al comma 2, numero 25), dopo le parole: "lettere a) e b)" sono inserite le seguenti: "del primo comma";

al comma 2, il numero 41 bis) e` sostituito dal seguente:

"41 bis) prestazioni di carattere socio sanitario ed educativo rese da cooperative sociali e loro consorzi";

dopo il comma 2, e` inserito il seguente:

"2 bis. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e` aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41 ter. Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche".";

al comma 3, lettera c), al numero 127 quinquies), dopo le parole: "ed eolica" sono soppresse le parole: "ceduti da imprese costruttrici";

al comma 3, e` aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c bis) dopo il numero 127 quaterdecies) e` aggiunto il seguente:

"127 quinquiesdecies) opere, impianti ed edifici di cui al numero 127 quinquies) sui quali siano stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi".";

al comma 8, lettera a), al capoverso, le parole: "304 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156" sono sostituite dalle seguenti: "305 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dell'articolo 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 58";

al comma 9, lettera a), punto 3), il numero 27 ter) e` sostituito dal seguente:

"27 ter) le prestazioni socio sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunita` e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalita` di assistenza sociale, nonche` da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere";

dopo il comma 11, e` inserito il seguente:

"11 bis. L'aumento di aliquota disposto nei commi precedenti per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto gli interventi di recupero di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, non si applica alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il 29 agosto 1993 nei confronti dello Stato e degli altri enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.";

al comma 12, dopo le parole: "della ristrutturazione degli edifici" sono inserite le seguenti: "e delle opere pubbliche e di pubblica utilita`"; e dopo le parole: "e successive proroghe" sono inserite le seguenti: ", ne` compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia dato luogo a detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni";

dopo il comma 12, e` inserito il seguente:

"12 bis. Le disposizioni di cui al comma 12 non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti relativi alla costruzione, alla ricostruzione, alla ristrutturazione delle opere pubbliche e di pubblica utilita` conclusi entro il 29 giugno 1993 nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.";

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"19 bis. Le assegnazioni di aree edificabili acquisite dai comuni in via espropriativa non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attivita` commerciali. Resta fermo il trattamento fiscale gia` applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte gia` pagate, ne` e` consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

19 ter. Al comma 12 bis dell'articolo 10 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo il trattamento fiscale gia` applicato e non si fa luogo a rimborsi di imposte gia` pagate, ne` e` consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni"".

All'articolo 39, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, gli acquisti si considerano effettuati nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni ricevuti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'acquisto di essi si considera effettuato all'atto della loro rivendita o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5".

All'articolo 46, al comma 5, le parole: "30 giorni dall'effettuazione" sono sostituite dalle seguenti: "il mese successivo a quello di effettuazione"; e le parole: "il quindicesimo giorno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "il mese seguente".

All'articolo 50, al comma 6, il secondo periodo e` sostituito dal seguente: "L'elenco riepilogativo delle cessioni e degli acquisti deve contenere anche l'indicazione dei soggetti passivi in altro Stato membro o nel territorio dello Stato ai quali sono stati inviati, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, ovvero dell'articolo 38, comma 5, lettera a), beni oggetto di perfezionamento o manipolazione nonche` la specifica del relativo titolo".

All'articolo 54:

al comma 9, le parole: "il 31 marzo 1993" sono sostituite dalle seguenti: "la stessa data, purche` regolarizzati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

e` aggiunto, in fine, il seguente comma:

"9 bis. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e` sostituito dal seguente:

"4. Nei casi di omessa presentazione, di incompletezza o di inesattezza di dati di interesse fiscale degli elenchi si applicano le sanzioni, le riduzioni e le esimenti previste dall'articolo 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; per l'omissione o la inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Ai fini dell'accertamento delle suddette violazioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51 e 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni; si applicano altresi`, anche agli uffici doganali le disposizioni di cui all'articolo 52 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni"".

All'articolo 57, al comma 2, dopo le parole: "all'articolo 40, comma 9, " sono inserite le seguenti: "e all'articolo 58".

All'articolo 61, al comma 1, alla tariffa, articolo 4, alla nota 2 sono aggiunte, in fine, le parole: "Tra gli atti sociali soggetti a tassa non si intendono compresi i trasferimenti delle quote sociali di cui agli articoli 2479 e 2479 bis del codice civile ne` gli elenchi dei soci depositati a norma degli articoli 2435, ultimo comma, e 2493 del codice civile".

All'articolo 62:

al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: "e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attivita` di assistenza fiscale resa agli associati determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditivita` del 9 per cento e determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari a un terzo del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni. Per tale attivita` gli obblighi di tenuta delle scritture contabili sono limitati alla registrazione delle ricevute fiscali su apposito registro preventivamente vidimato. Le suddette associazioni possono optare per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e per la determinazione del reddito nei modi ordinari; l'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente e deve essere comunicata all'ufficio delle entrate nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente; le opzioni hanno effetto fino a quando non siano revocate e, in ogni caso, per almeno un triennio".";

al comma 13, primo periodo, dopo le parole: "legge 14 novembre 1992, n. 438, " sono inserite le seguenti: "e di cui all'articolo 62 ter del presente decreto";

e` aggiunto, in fine, il seguente comma:

"24 bis. Per il periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 1992, i soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono presentare la dichiarazione dei redditi propri entro il 31 luglio 1993".

Dopo l'articolo 62, sono inseriti i seguenti:

"Art. 62 bis. - (Studi di settore). - 1. Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, sentite le associazioni professionali e di categoria, elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore al fine di rendere piu` efficace l'azione accertatrice e di consentire una piu` articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di cui all'articolo 11 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. A tal fine gli stessi uffici identificano campioni significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l'attivita` esercitata, con particolare riferimento agli acquisti di beni e servizi, ai prezzi medi praticati, ai consumi di materie prime e sussidiarie, al capitale investito all'impiego di attivita` lavorativa, ai beni strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attivita` e ad altri elementi significativi in relazione all'attivita` esercitata. Gli studi di settore sono approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1995, possono essere soggetti a revisione ed hanno validita` ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1995.

Art. 62 ter. - (Accertamento induttivo sulla base del contributo diretto lavorativo). - 1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 12 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, per il periodo d'imposta 1994, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente il reddito derivante dall'esercizio di attivita` commerciali o di arti e professioni sulla base del solo contributo diretto lavorativo, determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1 bis, del citato decreto legge n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1989, e successive modificazioni. La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano attivita` commerciali o arti e professioni, i cui ricavi o compensi nel periodo di imposta non superano l'ammontare indicato, rispettivamente, nel primo comma dell'articolo 18 e nel quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La disposizione si applica esclusivamente alle imposte dirette.

2. L'accertamento di cui al comma 1 e` effettuato a pena di nullita` previa richiesta alla contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attivita`, il reddito dichiarato e` inferiore al contributo diretto lavorativo. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di cio` l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 41 bis, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, possono applicarsi anche per l'accertamento induttivo effettuato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Nei confronti dei contribuenti che, in sede di dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta precedente adeguano il reddito di impresa e quello derivante dall'esercizio di arti e professioni al contributo diretto lavorativo, non si applicano, nel limite del maggiore reddito dichiarato, le sanzioni previste dall'articolo 55, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, per l'omessa annotazione di ricavi o compensi nelle scritture contabili.

5. Per l'anno 1993 i soggetti indicati nell'articolo 11 bis, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, possono dichiarare un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo a condizione che:

a) l'acconto versato nell'anno 1993 sia pari al 95 per cento dell'imposta relativa all'anno 1992 o, se inferiore, al 95 per cento dell'imposta che risulterebbe dovuta in base alla dichiarazione per l'anno 1993 computando il reddito di impresa o quello derivante dall'esercizio di arti e professioni in misura non inferiore al contributo diretto lavorativo;

b) l'indicazione di un reddito inferiore sia giustificata allegando alla dichiarazione dei redditi apposita documentazione, che puo` anche consistere in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio; l'idoneita` delle circostanze, risultanti dalla documentazione, a giustificare la dichiarazione di un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo, deve essere dichiarata da uno dei soggetti di cui all'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, o da un centro autorizzato di assistenza fiscale di cui all'articolo 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 tramite il direttore tecnico; in sede di impugnazione dell'atto di accertamento, non possono essere fatti valere motivi non risultanti da tale documentazione; ai soggetti che rendono dichiarazioni manifestamente infondate si applica la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 2 milioni e le pene pecuniarie per infedele dichiarazione di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano, nei riguardi dei contribuenti, nella misura massima. Gli uffici delle entrate, nel caso in cui ritengano insufficienti tali giustificazioni, procedono all'accertamento basato sul solo contributo diretto lavorativo di cui ai commi da 1 a 3, indipendentemente dalla previa richiesta di chiarimenti.

6. Il comma 3 dell'articolo 11 e l' articolo 11 bis del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e il primo periodo del comma 9 dell'articolo 9 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono abrogati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 62 quater. - (Modifiche alla disciplina dell'accertamento induttivo sulla base dei coefficienti presuntivi). - 1. All'articolo 12 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e sostituito dal seguente:

"1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'articolo 11, tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso dell'ufficio specificamente relativi al singolo contribuente. La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilita`. L'accertamento e` effettuato, a pena di nullita`, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attivita`, i ricavi, i compensi o i corrispettivi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei coefficienti. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di cio` l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta";

b) il comma 3 e` abrogato;

c) il comma 4 e` sostituito dal seguente:

"4. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1993, sono stabiliti i criteri ed i principi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilita`, nonche` i criteri e le condizioni procedurali per l'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 11 ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilita` ordinaria. Ai fini dell'emanazione dei predetti decreti, il Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di studio, composto da rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e delle organizzazioni economiche di categoria, con il compito di individuare i criteri e i principi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilita`, mancando i quali si applicheranno i coefficienti di cui al medesimo articolo 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti di cui al presente comma. In ogni caso, nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilita` ordinaria, i suddetti coefficienti sono utilizzabili qualora diano luogo, in concorso con altri elementi, a presunzioni gravi, precise e concordanti, di manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto attiene alla fedele registrazione delle componenti positive del reddito. I coefficienti di cui all'articolo 11 possono essere altresi` utilizzati ai fini della programmazione dell'attivita` di controllo anche nei confronti dei soggetti tenuti al regime di contabilita` ordinaria".

2. Il sesto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e` sostituito dal seguente:

"Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento induttivo del volume di affari, di cui all'articolo 12 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, tenendo conto dell'indicazione dei motivi addotti dal contribuente con le modalita` di cui al comma 1 dello stesso articolo 12".

3. Per il periodo d'imposta 1993 ai fini dell'accertamento induttivo dei ricavi, compensi e corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'articolo 12 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, continuano ad applicarsi i coefficienti presuntivi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1993.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 62 quinquies. - (Accertamento parziale e iscrizione provvisoria a ruolo - Abrogazioni). - 1. Il comma 2 dell'articolo 41 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e` abrogato.

2. Al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le parole: "e per meta` in caso di accertamento parziale di cui all'articolo 41 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni".

3. L' articolo 11 ter del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e` abrogato.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 62 sexies. - (Attivita` di accertamento nei riguardi dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili). - 1. Indipendentemente dall'attivita` di accertamento effettuata ai sensi dell'articolo 62 ter, nell'ambito della programmazione dell'attivita` di accertamento relativa agli anni 1994, 1995 e 1996 una quota non inferiore al 20 per cento della capacita` operativa degli uffici delle entrate e di quella destinata dalla Guardia di finanza all'attivazione del programma disposto con decreto ministeriale e` diretta al controllo delle posizioni dei contribuenti di cui allo stesso articolo 62 ter che nella dichiarazione dei redditi hanno indicato:

a) per il periodo di imposta 1993, redditi di impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo, se gli uffici delle entrate hanno ritenuto insufficienti le giustificazioni addotte ai sensi del comma 5 dell'articolo 62 ter;

b) per il periodo di imposta 1994, redditi di impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo;

c) per i periodi di imposta 1992 e 1993, redditi di impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore a quello dichiarato per il periodo di imposta 1991.

2. La direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del Dipartimento delle entrate e i servizi per l'accertamento e la programmazione delle direzioni regionali delle entrate eseguono, sulla base di piani annuali o in via straordinaria, controlli e verifiche per l'accertamento dei tributi devoluti alla competenza del Dipartimento delle entrate, avvalendosi di tutti i poteri di indagine previsti dalle singole leggi di imposta. Le notizie, le informazioni e i dati acquisiti, nonche` i risultati delle verifiche eseguite, sono comunicati agli uffici competenti ai fini dell'accertamento.

3. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attivita` svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62 bis del presente decreto.

4. All'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, lettera d), le parole: "e dal controllo" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero dal controllo";

b) nel secondo comma, lettera d), le parole: "e le irregolarita` formali" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero le irregolarita` formali"".

All'articolo 63:

al comma 5, le parole da: "Il Ministro delle finanze" fino a: "provvede:" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro delle finanze richiesto il parere delle amministrazioni assegnatarie o consegnatarie e del consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, che devono esprimersi entro trenta giorni, provvede:";

e` aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6 bis. La disposizione contenuta nella nota V) all'articolo 4 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve essere interpretata nel senso che l'aliquota prevista alla lettera e) si applica anche quando la formazione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata di regolarizzazione avviene entro un anno dall'apertura della successione".

All'articolo 65:

al comma 5, primo periodo, le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 3 febbraio 1992"; e il quarto periodo e` sostituito dal seguente: "Le autovetture nonche` gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto nonche` con gas metano, con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto stesso in una data compresa tra il 2 maggio 1993 ed il 31 dicembre 1994, sono esenti dalla tassa speciale di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive modificazioni, per i primi tre periodi annuali di pagamento delle tasse automobilistiche, nonche` per eventuali periodi per i quali siano dovuti pagamenti integrativi";

al comma 12, al primo e al secondo periodo, le parole: "erariali e regionali" sono sostituite dalle seguenti: "erariali, regionali e per abbonamento all'autoradiotelevisione";

e` aggiunto, in fine, il seguente comma:

"12 bis. Le riduzioni previste dal comma 2 ter dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, introdotto dall'articolo 8 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, si intendono applicabili anche ai fini della determinazione dell'imposta straordinaria di cui ai commi 4 e 4 bis dell'articolo 8 del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438".

All'articolo 66:

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "Gli stessi atti" sono inserite le seguenti: ", nonche` gli atti di fusione e le operazioni di conferimento di complessi aziendali di cui al predetto articolo 6, comma 5, della citata legge n. 58 del 1992, ";

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6 bis. Alle societa` cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi disciplinati dai principi della mutualita`, in conformita` all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ed iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione, si applica la seguente disciplina in materia di imposte di bollo e di registro:

a) gli atti costitutivi e modificativi, gli atti di ammissione e recesso dei soci e gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, con la sola esclusione degli assegni bancari e delle cambiali, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto;

b) gli atti costitutivi e modificativi, sono soggetti a registrazione gratuita;

c) gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati.

6 ter. Le disposizioni di cui al comma 6 bis si applicano a partire dall'1 gennaio 1993";

al comma 8, capoverso 1, e` aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c bis) Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi";

al comma 9, il terzo periodo e` sostituito dal seguente: "La determinazione della quota A) di cui al citato paragrafo 11 si calcola in forma residuale per gli anni dal 1986 al 1993";

dopo il comma 9 e` inserito il seguente:

"9 bis. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione delle attivita` previste dall'articolo 4, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 9 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1989, che indica gli obiettivi del decreto legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1988, n. 492, non devono intendersi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto quali corrispettivi di prestazioni di servizi, ne` devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto. Non si da` luogo a rimborsi";

al comma 10, lettera b), numero 1), capoverso, le parole: "1 ottobre 1993" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 1994";

dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

"10 bis. Per l'anno 1993 si intendono regolarmente effettuati i versamenti eseguiti sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 66 dei decreti legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2 marzo 1993, n. 47, 28 aprile 1993, n. 131, 30 giugno 1993, n. 213, nonche` nel presente articolo nella parte in cui sostituiscono l' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche qualora non sia stata esercitata l'opzione prescritta dalle disposizioni stesse. In tale caso l'opzione deve essere comunicata all'ufficio IVA con la dichiarazione annuale relativa al 1993.

10 ter. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, settimo comma, le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 1994";

b) all'articolo 17, primo comma, le parole: "entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1994"";

il comma 14 e` sostituito dal seguente:

"14. Nei confronti delle societa` per azioni e delle aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche` nei confronti dei nuovi consorzi costituiti a norma degli articoli 25 e 60 della medesima legge si applicano, fino al termine del terzo anno dell'esercizio successivo a quello rispettivamente di acquisizione della personalita` giuridica o della trasformazione in aziende speciali consortili, le disposizioni tributarie applicabili all'ente territoriale di appartenenza";

e` aggiunto, in fine, il seguente comma:

"22 bis. L'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato puo` concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nonche` alle aziende di notoria solvibilita` l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per le forniture di merci proprie e di terzi che formano oggetto di contratti o di convenzioni da essi sottoscritti, in tutti i casi in cui detto obbligo e` previsto. Il beneficio puo` essere revocato in qualsiasi momento, quando sorgono fondati dubbi sulla solvibilita` dell'ente o dell'azienda; in tal caso l'ente o l'azienda devono, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, prestare la prescritta cauzione".

All'articolo 69:

al comma 3, lettera a), le parole: ". Sono, altresi`, abilitati" sono sostituite dalle seguenti: ". In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attivita` di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresi`, abilitati"; dopo le parole: "29 settembre 1973, n. 600, " sono inserite le seguenti: "i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, di tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG"; alla medesima lettera a), e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636";

al comma 3, lettera h), numero 1), capoverso 2, le parole: "o per le quali pendeva il termine alla data del 15 gennaio 1993, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, " sono sostituite dalle seguenti: "o per le quali pende il termine alla data di entrata in vigore del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data, ";

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: "ed i termini per la riassunzione decorrono dalla predetta data di entrata in vigore";

al comma 6, le parole: "14 dicembre 1931" sono sostituite dalle seguenti: "14 settembre 1931".

 
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